IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto,  in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,
che  dispone  che  la  determinazione  annuale delle quote massime di
stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base
dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi  d'ingresso
individuati  nel  Documento  programmatico  triennale,  relativo alla
politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
Stato,  e  che  prevede  che,  «in  caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
  Considerato   che   il  Documento  programmatico  per  il  triennio
2007-2009,  ancorche'  in  fase  di  avanzata predisposizione, non e'
stato  ancora  emanato  in  quanto  necessita dei conclusivi passaggi
istruttori previsti dalla legge;
  Ritenuta  l'urgenza  di  definire,  per le esigenze del mercato del
lavoro   italiano,   la   quota  di  lavoratori  extracomunitari  non
stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
  Visti   i   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 febbraio  2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la quota complessiva
massima  dei  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali ammessi in
Italia per l'anno 2006 e' stata determinata in 470.000 unita';
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 gennaio  2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori
formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
  Vista  la  relazione  in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di
lavoro  istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art.
2-bis del testo unico sull'immigrazione;
  Visto  l'art.  21  del  testo  unico  sull'immigrazione,  circa  la
previsione  di  quote  riservate  ai  lavoratori di origine italiana,
nonche'  a  favore  di  Paesi  che  collaborano  nelle  politiche  di
regolamentazione   dei  flussi  di  ingresso  e  nelle  procedure  di
riammissione;
  Tenuto   conto  delle  necessita'  e  delle  esigenze  dei  settori
produttivi  nazionali  che  richiedono  lavoratori stranieri anche in
posizione   dirigenziale   o   altamente   qualificati,  nonche'  del
fabbisogno   di  lavoratori  autonomi,  provenienti  dall'estero,  in
particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori  extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per  l'anno  2007,  sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi di lavoro
subordinato   non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  i  cittadini
stranieri  non  comunitari, entro una quota massima di 170.000 unita'
da  ripartire  tra  le  regioni  e  le  province  autonome a cura del
Ministero della solidarieta' sociale.